
Il Condominio paga chi cade dalle scale
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23727, pubblicata il 22 novembre 2016, ha stabilito che quando non risulti provato un “ruolo causale dell’acqua sulle scale qualificabile quale imprevedibile, inevitabile ed esclusivo, ossia eccezionale”, l’amministratore del condominio, su cui grava il dovere di vigilanza e di controllo dei beni comuni, può incorrere in una responsabilità personale per gli eventuali danni a terzi derivanti dai beni condominiali comuni.
Nel caso oggetto della sentenza, la vicenda giudiziaria aveva visto come protagonista un condòmino che, uscendo dalla propria abitazione, era scivolato sulle scale condominiali bagnate a causa delle pulizie in corso, subendo lesioni fisiche.
Il danneggiato aveva chiamato in giudizio l’amministratore di condominio, nella sua qualità di custode, e lo stesso condominio per vedersi risarcito il danno subito.
Chiamata a decidere sul punto, la Corte di Cassazione ha ribadito che l’amministratore è custode dei beni condominiali comuni e che la sua responsabilità può essere esclusa, nel caso di specie, solo per il caso fortuito: nel caso della caduta dalla scale, perciò la Corte ha confermato la sentenza impugnata sancendo l’obbligo, per l’amministratore personalmente e per il condominio, di risarcire il danno.