Diffamazione a mezzo Facebook
Segnaliamo una recente sentenza della Corte di Cassazione (la n. 4873/17), con la quale si torna a parlare di diffamazione perpetrata a mezzo di social network.
Si è giunti in Cassazione in quanto era stata impugnata un ordinanza con la quale un Gip aveva ritenuto che alcuni “apprezzamenti” fatti attraverso Facebook nei confronti di un terzo, non integrassero il reato di diffamazione aggravata «dal mezzo della stampa», ma di semplice diffamazione aggravata dal «mezzo di pubblicità».
Evidenziamo che la differenza non è irrilevante, in quanto quest’ultima consente di dimezzare di fatto la pena edittale da 6 a 3 anni, nel massimo.
Dunque, la Cassazione chiamata a decidere sul punto, ha affermato che la diffamazione realizzata sulla bacheca del social network rientra nella previsione della sola seconda ipotesi del comma 3° dell’articolo 595 del Codice penale: ossia, non in quella di diffamazione a mezzo «stampa», ma solo in quella realizzata con «altro mezzo di pubblicità», con la conseguente riduzione della.
Per ulteriori informazioni in materia, consultare la sezione di diritto penale interna al sito.